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ANTIRICICLAGGIO - AVVISO ALLA CLIENTELA

 

S'informa la spettabile clientela che l'articolo 32 del Decreto Legge n.112/2008 ("Disposizioni  urgenti  per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la  competitivita',  la  stabilizzazione  della finanza pubblica e la
perequazione Tributaria"
) ha modificato in parte l'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 ("Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione"), determinando un nuovo quadro normativo circa l’utilizzo di denaro contante, titoli al portatore, assegni e libretti al portatore, con decorrenza dal 25 giugno 2008.

  • ASSEGNI BANCARI E CIRCOLARI

Le banche sono tenute a rilasciare i moduli di assegno bancario e ad emettere gli assegni circolari già muniti della clausola NON TRASFERIBILE. I moduli di assegno bancario già in possesso dei correntisti potranno essere ancora utilizzati, avendo cura di rispettare all’atto dell’emissione le regole indicate di seguito descritte.

L’apposizione della clausola NON TRASFERIBILE sugli assegni bancari e circolari è obbligatoria per assegni emessi dal 25 giugno 2008 per importi pari o superiori a € 12.500,00 (ex € 5.000,00). Gli assegni emessi con tale clausola dovranno riportare sempre il nome o la ragione sociale del beneficiario.

Il cliente potrà chiedere alla propria banca, per iscritto, il rilascio di moduli di assegno bancario o l’emissione di assegni circolari in forma libera, cioè senza la clausola di non trasferibilità. Per ciascun modulo di assegno bancario rilasciato o per ogni assegno circolare emesso in forma libera sarà dovuta dal cliente, a titolo di imposta di bollo, la somma di € 1,50.

In ogni caso per assegni emessi dal 25 giugno 2008 per importo pari o superiore a € 12.500,00 (ex 5.000,00) deve essere apposta la clausola NON TRASFERIBILE.

Le banche sono tenute a comunicare alle Autorità pubbliche competenti che ne faranno richiesta i dati identificativi ed il codice fiscale dei richiedenti moduli di assegno bancario o assegni circolari in forma libera nonché di coloro che li abbiano presentati all’incasso.

Le girate apposte sugli assegni bancari e circolari emessi in forma libera, a decorrere dal 25 giugno 2008 non dovranno più obbligatoriamente indicare il codice fiscale del girante. Rimane comunque essenziale, per la validità dell’assegno emesso prima del 25 giugno 2008, non solo ricordare di aggiungere il proprio codice fiscale all’atto dell’apposizione della girata, ma anche controllare che eventuali precedenti girate rechino il codice in questione.

Gli assegni bancari emessi all'ordine dello stesso correntista traente (compresi quelli con espressioni quali ‘a me stesso’, ‘a me medesimo’ o simili in luogo del nome del traente) non potranno circolare ma potranno essere girati unicamente ad una banca o a Poste Italiane S.p.A. per l'incasso.

Le regole sopra indicate riguarderanno anche gli assegni di conto corrente postale ed i vaglia postali e cambiari.

  • LIBRETTI DI DEPOSITO AL PORTATORE

Dal 25 giugno 2008 i libretti di deposito al portatore non potranno avere un saldo pari o superiore a € 12.500,00 (ex € 5.000,00). Di conseguenza, quei libretti che recheranno un saldo pari o superiore a tale importo dovranno essere estinti dal possessore ovvero ridotti ad una somma che non ecceda l’importo indicato entro il 30 giugno 2009.

Nel caso in cui un libretto di deposito al portatore venga trasferito ad altro soggetto, il possessore dovrà comunicare alla banca, entro 30 giorni dal trasferimento, i dati identificativi del soggetto a cui ha consegnato il libretto nonché la data del trasferimento.

Per dati identificativi si intendono: per le persone fisiche, nome e cognome, data e luogo di nascita, indirizzo, codice fiscale, tipo ed estremi del documento di identità; se soggetto diverso da persona fisica, denominazione, sede legale, codice fiscale.

  • TRASFERIMENTO DI CONTANTE, LIBRETTI DI DEPOSITO E TITOLI AL PORTATORE.


A partire dal 25 giugno 2008 il limite massimo per effettuare trasferimenti in contanti è fissato in € 12.500,00. Da tale data sono vietati il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito al portatore o di titoli al portatore tra soggetti diversi, quando il valore dell’operazione, anche se frazionata, è complessivamente pari o superiore a € 12.500,00.

Tali trasferimenti possono tuttavia avvenire tramite banche, Poste Italiane S.p.A. o istituti di moneta elettronica. Le regole sopra indicate riguarderanno anche i libretti di deposito al portatore emessi dalle Poste.

S'invita pertanto la clientela a voler prendere buona nota dell’entrata in vigore di tali disposizioni normative al fine di evitare, in caso di violazione delle stesse, la conseguente applicazione della relativa sanzione amministrativa pecuniaria.

Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta al nostro personale dipendente.


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