Per presentare un reclamo scritto è possibile alternativamente:
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trasmetterlo per posta ordinaria a BCC di Fano – Ufficio Reclami c/o Servizio Legale e Contenzioso – Via Flaminia. 346 – 61032 FANO (PU)
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trasmetterlo a mezzo fax al numero 0701 850112
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inviarlo per posta elettronica alla casella reclami@fano.bcc.it oppure tramite apposito form presente sul sito
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inviarlo per posta elettronica certificata alla casella bcc_fanolegale@legalmail.it
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consegnarlo direttamente alla Filiale dove è intrattenuto il rapporto, che provvede al ritiro del reclamo ed alla successiva trasmissione all'Ufficio Reclami della Banca.
La Banca risponderà entro 30 giorni dalla ricezione, se il reclamo è relativo a operazioni e servizi bancari e finanziari (ad es. conti correnti, carte di pagamento, mutui, finanziamenti), entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta se il reclamo è relativo a servizi di investimento, entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta se il reclamo è relativo alla violazione degli obblighi di comportamento che devono essere rispettati nei confronti dei contraenti polizze assicurative.
Il Cliente, in mancanza di risposta entro i termini previsti, o qualora fosse comunque insoddisfatto dell'esito del reclamo, prima di ricorrere al Giudice, potrà:
Controversie inerenti operazioni e servizi bancari e finanziari
Dopo aver presentato un reclamo in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, se insoddisfatto dell’esito o se dopo 30 giorni non ha ricevuto risposta dalla Banca, il cliente può rivolgersi:
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all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, richiedere informazioni presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.
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al Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR, Iscritto al n. 3 del Registro tenuto dal Ministero della Giustizia; il Regolamento del Conciliatore BancarioFinanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o richiesto alla Banca.
Guida ABF
Modulo ricorso ABF
Controversie inerenti servizi e attività d’investimento
l Cliente, dopo aver presentato un reclamo in materia servizi e attività di investimento, in mancanza di risposta entro i termini previsti (60 giorni), o qualora fosse comunque insoddisfatto dell'esito del reclamo, potrà rivolgersi:
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all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF). Per saper come rivolgersi all’Arbitro e l’ambito della sua competenza si può consultare il sito www.acf.consob.it o chiedere informazioni alla Banca.
Informativa ACF
Guida ACF
Controversie inerenti l’intermediazione assicurativa
Dopo aver presentato un reclamo in materia di intermediazione assicurativa, se insoddisfatto dell’esito o se dopo 45 giorni non ha ricevuto risposta dalla Banca, il cliente può rivolgersi:
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all’IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni; le informazioni relative alle modalità di presentazione di un reclamo all’IVASS, e la relativa modulistica, sono disponibili sul sito www.ivass.it
AVVERTENZA!!!
Si segnala che è obbligatorio, prima di agire in giudizio, esperire il "tentativo di mediazione", cioè chiamare la controparte di fronte ad uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito Albo e tentare così di raggiungere un accordo spontaneo.
Ad esempio, possono essere utilizzati per svolgere tale "tentativo di mediazione" obbligatorio, i sopra citati ABF, Conciliatore BancarioFinanziario e Camera di Conciliazione e Arbitrato presso la Consob (così come ogni altro organismo riconosciuto dal Ministero della Giustizia).
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