Il Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo (FGO) ha la forma di un consorzio ad adesione volontaria ed il suo avvio operativo è previsto per il prossimo 1° gennaio 2005 e riguarderà solo le obbligazioni emesse da tale data.
La tutela del risparmio obbligazionario, oltre che nella stabilità delle BCC/CRA trova, ora, ulteriore presidio e protezione.
Esso si affianca all'altro fondo di garanzia sul risparmio, già operante da diversi anni, il Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo (FGD) che, per contro, è un consorzio che discende dalla regolamentazione normativa europea in materia di fondi di garanzia obbligatori a tutela dei soli depositanti delle banche (ma non dei sottoscrittori di obbligazioni).
Il Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo (FGO) - nella logica nella sussidiarietà che solo un'organizzazione di banche peculiari a rete e a vocazione mutualistica e solidale è in grado di progettare - realizza un meccanismo di garanzia collettiva a livello nazionale per la tutela dei portatori di titoli obbligazionari emessi localmente dalle BCC/CRA consorziate, al verificarsi dell'ipotesi di mancato rimborso degli interessi e del capitale.
L'ammissione al Fondo è consentita alle sole BCC/CRA aderenti alle Federazioni Locali. Nelle Marche tutte le 19 BCC associate (compresa la B.C.C. di Fano), hanno già aderito al Fondo; a livello nazionale la partecipazione supera, al momento, il 90%.
Più nel dettaglio, la sua architettura si articola, sostanzialmente, nella:
- prestazione di una tutela a favore dei portatori di titoli obbligazionari assistiti entro plafond quantitativi (103.291,38 euro) al pari del limite di copertura stabilito per il Fondo di Garanzia dei Depositanti;
- assenza di previsione, almeno in linea di principio, di un versamento immediato di somme, con contestuale sussistere dell'impegno delle consorziate a tenerle a disposizione per eventuali interventi;
- commisurazione delle quote di impegno delle BCC/CRA al rischio di default di ogni banca emittente ed al valore delle obbligazioni emesse per fasce temporali di vita residua. Le BCC/CRA classificate nella classe di rischio più elevata e le neo costituite sono tenute in "osservazione" per un prestabilito arco temporale e sono escluse dalla garanzia;
- attivazione di strumenti di controllo sugli andamenti gestionali delle consorziate di concerto con le Federazioni Locali;
- esclusione dalla garanzia degli amministratori sindaci e dei manager della banca unitamente alla dimostrazione, a cura del portatore di obbligazioni assistite, dell'ininterrotto possesso dei titoli stessi nei tre mesi antecedenti l'evento di default.
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