Mifid II

Direttiva Europea 2014/65/UE, Regolamento UE N. 600/2014 e rispettivi atti delegati - nuovo regolamento degli intermediari - Delibera Consob N. 20307 del 15.2.2018

Informativa per l’Investitore

La MiFID II (entrata in vigore il 3 gennaio 2018, che ha rivisto l’omologa disciplina della MiFID decorrente dal 1° novembre 2007) ha come obiettivo lo sviluppo di un mercato unico dei servizi finanziari in Europa (c.d. “Prestazione dei servizi di investimento”), nel quale siano assicurate la trasparenza e la protezione degli investitori.

Sono previste varie disposizioni che, in quanto ispirate al dovere di agire nel miglior interesse del cliente, garantiscono una corretta informazione e si occupano di potenziali conflitti di interesse tra le parti, richiedendo un’adeguata profilatura del risparmiatore.

Di seguito le principali novità introdotte dalla normativa:

  • distinzione del servizio di consulenza in materia di investimenti in due tipologie alternative: consulenza su base non indipendente e consulenza su base indipendente (servizio non offerto attualmente dalla Banca);
  • specifica dichiarazione contenente le ragioni per le quali un servizio o uno strumento finanziario risulti adeguato al Cliente nell’ambito del contratto di consulenza;
  • valutazione periodica dell’adeguatezza del portafoglio nell’ambito del contratto di consulenza;
  • più stringenti regole procedurali in materia di realizzazione, selezione e distribuzione dei prodotti finanziari in relazione alla tipologia di clientela (c.d. Target Market);
  • nuove segnalazioni alle Autorità di Vigilanza delle operazioni disposte dai Clienti unitamente ai relativi dati identificativi;
  • maggiori informazioni sui costi ed oneri nonché sugli incentivi connessi alla effettiva prestazione dei servizi di investimento;
  • rendicontazione degli strumenti finanziari detenuti dalla Banca con una frequenza maggiore di quella attualmente prevista;
  • registrazione delle conversazioni o delle comunicazioni telefoniche, che daranno luogo o potranno dar luogo ad operazioni.

Si introduce, inoltre, una serie di requisiti organizzativi applicati ai rapporti tra produttori e distributori di strumenti finanziari:

  • i produttori sono chiamati a definire e applicare un processo di approvazione per ogni strumento finanziario prima della sua commercializzazione o distribuzione alla clientela;
  • i distributori sono tenuti a contribuire all’implementazione di strategie distributive appropriate rispetto alle caratteristiche del mercato target (Policy Product Governance).

La Banca verifica che i servizi prestati al Cliente siano, di volta in volta, adeguati (servizio di “Consulenza/Raccomandazione” o di “Mera Adeguatezza”) o appropriati, sulla base di un apposito “Questionario finanziario” contenente le informazioni rilasciate dallo stesso Cliente. Con tale questionario la Banca chiede ai suoi Clienti/Investitori le informazioni necessarie in merito alle “conoscenze ed esperienze” possedute in materia di strumenti finanziari, alla “situazione finanziaria” e agli “obiettivi di investimento”, così da poter raccomandare servizi e prodotti finanziari adeguati.

I Clienti interessati dalla disciplina in parola sono (o potenziali):

  • Intestatari di depositi di strumenti finanziari/prodotti finanziari in custodia e amministrazione;
  • Intestatari di gestioni patrimoniali/OICR/polizze assicurative di tipo finanziario e derivati.

Detta disciplina non si riferisce, quindi, ai depositi (non strutturati), ai certificati di deposito (C.D.), ai conti correnti o ai prestiti e mutui, ai servizi di pagamento (PSD2) né a prodotti meramente assicurativi (ad esempio polizze responsabilità civile).

Per approfondire in dettaglio la Direttiva MiFID II, si può consultare il sito internet www.consob.it

In proposito, si consiglia di leggere i fascicoli informativi realizzati dalla Consob e pubblicati all’indirizzo www.consob.it/web/investor-education/home

Di seguito, la Banca pubblica alcuni documenti informativi relativi alla “Prestazione dei servizi di investimento” offerti (le c.d. Policy MiFID), oltre a renderli disponibili sui Totem presso ogni Sportello della Banca (Informazioni non personalizzate destinate ad un Pubblico Indistinto).

MiFID II – Informativa al Pubblico Post trade: Top 5 broker e 5 venue

I documenti contenuti nella presente sezione sono redatti ai sensi dell’articolo 27 (6) della Direttiva 2014/65 UE, del Regolamento Delegato (UE) 2017/576, dell’articolo 65 (6) del Regolamento Delegato (UE) 2017/565 e del Regolamento degli Intermediari delibera Consob n. 20307 del 15.2.2018 in materia di Best Execution nonché pubblicati anche in conformità alla corretta applicazione della Policy “Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini”, tempo per tempo vigente elaborata da questa Banca (BCC).

I Reports sono funzionali all’attività di monitoraggio e verifica sulla qualità dell’esecuzione ottenuta presso le prime cinque “sedi di esecuzione” (in genere, la Banca di Credito Cooperativo – BCC stessa, laddove le fattispecie previste ricorrano) ed i primi cinque “brokers” (in genere, Iccrea Banca S.p.A., ora Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea – GBCI), con riferimento ai dati relativi all’anno precedente la pubblicazione.

Tali Reports (quantitativi, in termini di volumi negoziati e di numero di ordini eseguiti, espressi in percentuale sul totale della classe interessata) sono suddivisi in base alla classificazione degli strumenti finanziari prevista dall’Allegato 1 del Regolamento Delegato (UE) 2017/576. Oltre alle richiamate informazioni quantitative è presente una sezione qualitativa ove sono forniti commenti in relazione al rispetto dei criteri stabiliti per garantire la Best Execution, sia per la clientela retail che professional.

MiFID II – Informativa al Pubblico: Report Qualità dell’Esecuzione delle transazioni finanziarie

I documenti contenuti nella presente sezione sono redatti ai sensi dell’articolo 27 (3) della Direttiva 2014/65 UE, del Regolamento Delegato (UE) 2017/575 e pubblicati anche in conformità della Execution Policy, tempo per tempo vigente. I report sono funzionali all’attività di monitoraggio e verifica sulla qualità di esecuzione offerta su strumenti finanziari eseguiti in conto proprio dalla Banca di Credito Cooperativo di Fano – Società Cooperativa.

I report, prodotti per singolo strumento finanziario e per ciascun giorno di negoziazione, sono pubblicati trimestralmente con riferimento ai dati relativi al trimestre precedente e suddivisi nelle seguenti Tabelle, di cui al citato Regolamento Delegato (UE) 2017/575:

  • Tabella 1 — Informazioni di identificazione da pubblicare ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1 — tipo di sede di esecuzione.
  • Tabella 2 — Informazioni di identificazione da pubblicare ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2 — tipo di strumento finanziario.
  • Tabella 3 — Informazioni sul prezzo da pubblicare ai sensi dell’articolo 4, lettera a).
  • Tabella 4 — Informazioni sul prezzo da pubblicare ai sensi dell’articolo 4, lettera b).
  • Tabella 5 — Informazioni sui costi da pubblicare ai sensi dell’articolo 5. In ordine a tale Tabella 5, si evidenzia che la BCC di Fano applica alle operazioni in analisi un costo fisso per operazione di 5 euro.
  • Tabella 6 — Informazioni sulla probabilità dell’esecuzione da pubblicare ai sensi dell’articolo 6.
  • Le Tabelle 7 e 8 non sono prodotte in quanto il sistema di negoziazione adottato da questa BCC non rientra in quelli indicati dalla normativa.
  • Tabella 9 — Informazioni da pubblicare ai sensi dell’articolo 8.

Report qualità dell’Esecuzione delle transazioni finanziarie:

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