Mifid II
Direttiva Europea 2014/65/UE, Regolamento UE N. 600/2014 e rispettivi atti delegati - nuovo regolamento degli intermediari - Delibera Consob N. 20307 del 15.2.2018
Informativa per l’Investitore
La MiFID II (entrata in vigore il 3 gennaio 2018, che ha rivisto l’omologa disciplina della MiFID decorrente dal 1° novembre 2007) ha come obiettivo lo sviluppo di un mercato unico dei servizi finanziari in Europa (c.d. “Prestazione dei servizi di investimento”), nel quale siano assicurate la trasparenza e la protezione degli investitori.
Sono previste varie disposizioni che, in quanto ispirate al dovere di agire nel miglior interesse del cliente, garantiscono una corretta informazione e si occupano di potenziali conflitti di interesse tra le parti, richiedendo un’adeguata profilatura del risparmiatore.
Di seguito le principali novità introdotte dalla normativa:
- distinzione del servizio di consulenza in materia di investimenti in due tipologie alternative: consulenza su base non indipendente e consulenza su base indipendente (servizio non offerto attualmente dalla Banca);
- specifica dichiarazione contenente le ragioni per le quali un servizio o uno strumento finanziario risulti adeguato al Cliente nell’ambito del contratto di consulenza;
- valutazione periodica dell’adeguatezza del portafoglio nell’ambito del contratto di consulenza;
- più stringenti regole procedurali in materia di realizzazione, selezione e distribuzione dei prodotti finanziari in relazione alla tipologia di clientela (c.d. Target Market);
- nuove segnalazioni alle Autorità di Vigilanza delle operazioni disposte dai Clienti unitamente ai relativi dati identificativi;
- maggiori informazioni sui costi ed oneri nonché sugli incentivi connessi alla effettiva prestazione dei servizi di investimento;
- rendicontazione degli strumenti finanziari detenuti dalla Banca con una frequenza maggiore di quella attualmente prevista;
- registrazione delle conversazioni o delle comunicazioni telefoniche, che daranno luogo o potranno dar luogo ad operazioni.
Si introduce, inoltre, una serie di requisiti organizzativi applicati ai rapporti tra produttori e distributori di strumenti finanziari:
- i produttori sono chiamati a definire e applicare un processo di approvazione per ogni strumento finanziario prima della sua commercializzazione o distribuzione alla clientela;
- i distributori sono tenuti a contribuire all’implementazione di strategie distributive appropriate rispetto alle caratteristiche del mercato target (Policy Product Governance).
La Banca verifica che i servizi prestati al Cliente siano, di volta in volta, adeguati (servizio di “Consulenza/Raccomandazione” o di “Mera Adeguatezza”) o appropriati, sulla base di un apposito “Questionario finanziario” contenente le informazioni rilasciate dallo stesso Cliente. Con tale questionario la Banca chiede ai suoi Clienti/Investitori le informazioni necessarie in merito alle “conoscenze ed esperienze” possedute in materia di strumenti finanziari, alla “situazione finanziaria” e agli “obiettivi di investimento”, così da poter raccomandare servizi e prodotti finanziari adeguati.
I Clienti interessati dalla disciplina in parola sono (o potenziali):
- Intestatari di depositi di strumenti finanziari/prodotti finanziari in custodia e amministrazione;
- Intestatari di gestioni patrimoniali/OICR/polizze assicurative di tipo finanziario e derivati.
Detta disciplina non si riferisce, quindi, ai depositi (non strutturati), ai certificati di deposito (C.D.), ai conti correnti o ai prestiti e mutui, ai servizi di pagamento (PSD2) né a prodotti meramente assicurativi (ad esempio polizze responsabilità civile).
Per approfondire in dettaglio la Direttiva MiFID II, si può consultare il sito internet www.consob.it
In proposito, si consiglia di leggere i fascicoli informativi realizzati dalla Consob e pubblicati all’indirizzo www.consob.it/web/investor-education/home
Di seguito, la Banca pubblica alcuni documenti informativi relativi alla “Prestazione dei servizi di investimento” offerti (le c.d. Policy MiFID), oltre a renderli disponibili sui Totem presso ogni Sportello della Banca (Informazioni non personalizzate destinate ad un Pubblico Indistinto).
- Policy di classificazione della clientela
- Policy di gestione dei conflitti di interesse e incentivi
- Informativa al Pubblico Precontrattuale
- Policy di Product Management
- Strategia di Esecuzione e Trasmissione degli ordini Bcc di Fano
- Strategia di Esecuzione e Trasmissione degli ordini Iccrea
- Policy di pricing dei prestiti obbligazionari emessi dalle Società del Gruppo
- Politica di gruppo in materia di tenuta delle registrazioni nell’ambito dei servizi di investimento
- Politica di gruppo in materia di gestione e formazione mifid
- Sintesi della policy di pricing dei prestiti obbligazionari emessi dalla Banca
MiFID II – Informativa al Pubblico Post trade: Top 5 broker e 5 venue
I documenti contenuti nella presente sezione sono redatti ai sensi dell’articolo 27 (6) della Direttiva 2014/65 UE, del Regolamento Delegato (UE) 2017/576, dell’articolo 65 (6) del Regolamento Delegato (UE) 2017/565 e del Regolamento degli Intermediari delibera Consob n. 20307 del 15.2.2018 in materia di Best Execution nonché pubblicati anche in conformità alla corretta applicazione della Policy “Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini”, tempo per tempo vigente elaborata da questa Banca (BCC).
I Reports sono funzionali all’attività di monitoraggio e verifica sulla qualità dell’esecuzione ottenuta presso le prime cinque “sedi di esecuzione” (in genere, la Banca di Credito Cooperativo – BCC stessa, laddove le fattispecie previste ricorrano) ed i primi cinque “brokers” (in genere, Iccrea Banca S.p.A., ora Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea – GBCI), con riferimento ai dati relativi all’anno precedente la pubblicazione.
Tali Reports (quantitativi, in termini di volumi negoziati e di numero di ordini eseguiti, espressi in percentuale sul totale della classe interessata) sono suddivisi in base alla classificazione degli strumenti finanziari prevista dall’Allegato 1 del Regolamento Delegato (UE) 2017/576. Oltre alle richiamate informazioni quantitative è presente una sezione qualitativa ove sono forniti commenti in relazione al rispetto dei criteri stabiliti per garantire la Best Execution, sia per la clientela retail che professional.
- Operatività riferita all'anno 2017
- Operatività riferita all'anno 2018
- Operatività riferita all'anno 2019
- Operatività riferita all'anno 2020
- Operatività riferita all'anno 2021
- Operatività riferita all'anno 2022
- Operatività riferita all'anno 2023
MiFID II – Informativa al Pubblico: Report Qualità dell’Esecuzione delle transazioni finanziarie
I documenti contenuti nella presente sezione sono redatti ai sensi dell’articolo 27 (3) della Direttiva 2014/65 UE, del Regolamento Delegato (UE) 2017/575 e pubblicati anche in conformità della Execution Policy, tempo per tempo vigente. I report sono funzionali all’attività di monitoraggio e verifica sulla qualità di esecuzione offerta su strumenti finanziari eseguiti in conto proprio dalla Banca di Credito Cooperativo di Fano – Società Cooperativa.
I report, prodotti per singolo strumento finanziario e per ciascun giorno di negoziazione, sono pubblicati trimestralmente con riferimento ai dati relativi al trimestre precedente e suddivisi nelle seguenti Tabelle, di cui al citato Regolamento Delegato (UE) 2017/575:
- Tabella 1 — Informazioni di identificazione da pubblicare ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1 — tipo di sede di esecuzione.
- Tabella 2 — Informazioni di identificazione da pubblicare ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2 — tipo di strumento finanziario.
- Tabella 3 — Informazioni sul prezzo da pubblicare ai sensi dell’articolo 4, lettera a).
- Tabella 4 — Informazioni sul prezzo da pubblicare ai sensi dell’articolo 4, lettera b).
- Tabella 5 — Informazioni sui costi da pubblicare ai sensi dell’articolo 5. In ordine a tale Tabella 5, si evidenzia che la BCC di Fano applica alle operazioni in analisi un costo fisso per operazione di 5 euro.
- Tabella 6 — Informazioni sulla probabilità dell’esecuzione da pubblicare ai sensi dell’articolo 6.
- Le Tabelle 7 e 8 non sono prodotte in quanto il sistema di negoziazione adottato da questa BCC non rientra in quelli indicati dalla normativa.
- Tabella 9 — Informazioni da pubblicare ai sensi dell’articolo 8.
Report qualità dell’Esecuzione delle transazioni finanziarie:
- 2018 > 1° trimestre 2018 / 2° trimestre 2018 / 3° trimestre 2018 / 4° trimestre 2018
- 2019 > 1° trimestre 2019 / 2° trimestre 2019 / 3° trimestre 2019 / 4° trimestre 2019
- 2020 > 1° trimestre 2020 / 2° trimestre 2020 / 3° trimestre 2020 / 4° trimestre 2020
- 2021 > 1° trimestre 2021 / 2° trimestre 2021 / 3° trimestre 2021 / 4° trimestre 2021
- 2022 > 1° trimestre 2022 / 2° trimestre 2022 / 3° trimestre 2022 / 4° trimestre 2022
- 2023 > 1° trimestre 2023 / 2° trimestre 2023 / 3° trimestre 2023* / 4° trimestre 2023*
- 2024 > 1° trimestre 2024* / 2° trimestre 2024 / 3° trimestre 2024 / 4° trimestre 2024*
Note:
(*) Per i trimestri contrassegnati non risultano per BCC Fano operazioni rientranti nel perimetro segnaletico del Report Qualità Esecuzione.
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