Misure del governo per Famiglie e Lavoratori Dipendenti
Fondo di solidarietà per Sospensione Rate Mutui PRIMA CASA
Decreto n. 9 del 2 marzo 2020 e Decreto n. 18 del 17 marzo 2020 modificato dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176
I clienti che possiedono un mutuo per l’acquisto della prima casa (per un importo massimo erogato di 250.000 euro e senza garanzia CONSAP) possono richiedere la sospensione delle rate fino a 18 mesi in massimo 2 periodi di sospensione.
La misura è riservata esclusivamente a clienti che presentano un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) pari o inferiore a 30.000 euro annui
Per accedere a tale iniziativa è necessario avere uno dei requisiti previsti dal “Fondo di Solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa” quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- cessazione del rapporto di lavoro subordinato e para-subordinato;
- morte o riconoscimento di handicap grave, ovvero di invalidità civile non inferiore all'80% per cento;
- sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni.
Documentazione utile:
Le domande vanno presentate in filiale o via mail, allegando la documentazione necessaria, all'indirizzo: bcc_fano_crediti@legalmail.it oppure areacrediti@fano.bcc.it
Accordo ABI / Associazioni dei Consumatori del 16 dicembre 2020
L’accordo ABI/Consumatori prevede la possibilità, sia per lavoratori dipendenti sia liberi professionisti, di richiedere fino al 31 marzo 2021 la sospensione del mutuo (quota capitale o rata intera) per un massimo di 9 mesi (comprensivi di eventuali moratorie già ottenute nell’ambito dell’emergenza COVID-19).
La possibilità è riservata a:
- clienti che possiedono un mutuo ipotecario che non può accedere ai benefici del Fondo Gasparrini (vedi la pagina dedicata);
- clienti che possiedono un finanziamento -anche non ipotecario- che non presenta rate arretrate al momento della presentazione della domanda;
Sono esclusi i finanziamenti assistiti da garanzie o agevolazioni pubbliche (Fondo di Garanzia, contributi in conto capitale o interessi, etc...)
La sospensione può essere richiesta per lavoratori dipendenti nei casi di cessazione del rapporto di lavoro, riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni solari consecutivi, o per liberi professionisti in caso di riduzione del fatturato del 33% rispetto all’ultimo trimestre 2019, morte o grave infortunio del debitore.
Documentazione utile:
Le domande vanno presentate in filiale o via mail, entro il 31 marzo 2021, allegando la documentazione necessaria, all'indirizzo: bcc_fano_crediti@legalmail.it oppure areacrediti@fano.bcc.it
Sospensione finanziamenti BCC CreditoConsumo
BCC CreditoConsumo S.p.A ha previsto un iter istruttorio per la valutazione della sospensione estremamente snello. È sufficiente:
- scaricare il modulo di richiesta di sospensione del finanziamento da compilare in ogni sua parte;
- inoltrare via email la richiesta con allegato documento di identità valido dell'intestatario del finanziamento all'indirizzo clienti@bcccreco.bcc.it o in alternativa tramite PEC a bcccreco.affarigenerali@legalmail.it;
- attendere la comunicazione di BCC CreditoConsumo circa l'esito della richiesta.
Per approfondimenti o indicazioni sempre aggiornate fare riferimento al sito ufficiale: https://www.bcccreditoconsumo.it/it-IT/Pagine/Misure-di-sostegno-alle-famiglie.aspx